Statuto
Statuto

Allegato "A" al

Verbale Consiglio di Amministrazione n.1 del 26 maggio 2011

STATUTO

"FONDAZIONE CAV. DINO LEONE O.N.L.U.S."

 

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Cav. DinoLeone O.N.L.U.S." con sede in Gioia del Colle (BA) allavia Toscanini, n. 45.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La denominazione della "Fondazione Cav. Dino Leone O.N.L.U.S." è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

 

ARTICOLO 2 - DELEGAZIONI ED UFFICI

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonchè di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

 

ARTICOLO 3 - SCOPO

La Fondazione, che non ha finalità di lucro, ha come scopo:

-la ricerca, la promozione e la diffusione di nuove tecnologie per la prevenzione ed il trattamento delle patologie neoplastiche in generale ed in particolare per quanto riguarda i tumori della prostata;

- la ricerca, la promozione e la diffusione di nuove metodologie per migliorare la qualità della vita dei malati colpiti da patologie neoplastiche;

-la promozione di eventi per la nascita e lo sviluppo di una nuova coscienza di prevenzione e gestione delle patologie neoplastiche;

- la promozione dell'importanza della diagnosi precoce nell'individuazione delle patologie neoplastiche;

- la promozione della ricerca e della diffusione della medicina integrativa e della fisioterapia;

- la promozione dell'istruzione e della formazione professionale nel campo medico-scientifico;

- la promozione di un network informatico della ricerca nel campo medico, sanitario e scientifico, attraverso la creazione di un sito internet.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed intende operare nei seguenti settori:

- assistenza sociale e socio-sanitaria,

- assistenza sanitaria;

- beneficenza;

- istruzione;

- formazione;

- ricerca scientifica.

 

ARTICOLO 4 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a mero titolo esemplificativo, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di quualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque da essa posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonchè di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione ed il Pubblico;

f) erogare premi e borse di studio;

g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo internet (world wide web);

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle previste nel presente articolo.

 

ARTICOLO 5 - VIGILANZA

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

 

ARTICOLO 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

a. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Partecipanti Fondatori o da altri Partecipanti;

b. dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

c. dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;

d. dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

e. dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

 

ARTICOLO 7 - FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 6;

b. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

c. da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;

d. da contributi dei Fondatori Promotori, dei Partecipanti Fondatori e dei Partecipanti;

e. dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

 

ARTICOLO 8 - RENDITE

All'erogazione delle rendite provvederà, annualmente, il Consiglio di Amministrazione con i seguenti criteri:

- non oltre il cinquanta per cento (50%), per le spese di funzionamento della struttura della Fondazione;

- non meno del trenta per cento (30%), per la realizzazione delle attività previste per gli scopi sociali;

e con le seguenti modalità:

-valutando le necessità secondo le procedure che saranno preventivamente determinate dal Consiglio di Amministrazione.

 

ARTICOLO 9 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio di esercizio di quello decorso, entrambi predisposti dal Direttore Generale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Il bilancio preventivo ed il bilancio annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il bilancio annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, devono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonchè di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano, comunque, effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

 

ARTICOLO 10 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

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I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori promotori;

- Partecipanti Fondatori e Partecipanti.

 

ARTICOLO 11 - FONDATORI PROMOTORI

Sono Fondatori Promotori i signori Catucci Pietro Osvaldo, Guagnano Antonio Angelo, Catucci Anna Valentina, Leone Leonardo e Deliso Nicola, che hanno contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.

 

ARTICOLO 12 - PARTECIPANTI FONDATORI E PARTECIPANTI

Possono divenire Partecipanti Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante Fondatore e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

 

ARTICOLO 13 - PARTECIPANTI ESTERI

Possono essere nominati Partecipanti Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonchè gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede all'estero.

 

ARTICOLO 14 - PREROGATIVE DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio all'attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

 

ARTICOLO 15 - ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione di Partecipanti Fondatori e con la maggioranza semplice l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;

-condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione;

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori Promotori non possono essere esclusi dalla Fondazione.

 

ARTICOLO 16 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente ed il Vicepresidente;

- il Direttore Generale;

- il Comitato Scientifico;

- il Revisore dei Conti.

 

ARTICOLO 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri fino ad un massimo di 15.

I primi amministratori sono nominati dai Fondatori Promotori nell'atto costitutivo della fondazione. La carica può essere affidata anche a terzi estranei alla compagine della fondazione.

In relazione alle nomine successive, la composizione del Consiglio di Amministrazione sarà la seguente:

a - fino ad otto membri nominati dai Fondatori Promotori;

b - fino a sette membri nominati dai componenti sub lettera a che li scelgono tra i Partecipanti Fondatori e i Partecipanti, in relazione alla contribuzione complessiva al patrimonio ed alla gestione della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni, salvo revoca da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato ovvero, nel caso sub b, nell'ipotesi di perdita della qualifica di Partecipante Fondatore o di Partecipante. I mandati dei consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

1. deliberare il bilancio annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;

2. deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonchè sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;

3. determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'art. 11 possono divenire Partecipanti Fondatori e Partecipanti e procedere alla relativa nomina;

4. individuare le aree di attività della Fondazione;

5. deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;

6. nominare il Direttore Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico;

7. eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione;

8. nominare i componenti del Comitato Scientifico;

9. deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche allo Statuto;

10. conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;

11. deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;

12. svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente della Fondazione, il programma di attività, l'approvazione del bilancio e le modificazioni staturarie potranno essere adottate validamente con il voto favorevole della maggioranza dei membri di nomina dei Fondatori Promotori.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto da tre membri tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

 

ARTICOLO 18 - CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

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Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

 

ARTICOLO 19 - PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

E' prevista la figura del Vicepresidente, anch'egli nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni ed Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

 

ARTICOLO 20 - DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura, la qualifica e la durata dell’incarico.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione.

Egli, in particolare:

 provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione,nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

 dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto se non è consigliere, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

 

ARTICOLO 21 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale della Fondazione,una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni e sono confermabili. L’incarico può cessare per dismissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

 

ARTICOLO 22 - REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è scelto e nominato dai Fondatori Promotori tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore, organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio d'esercizio, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore resta in carica 4 anni e può essere riconfermato.

 

ARTICOLO 23 - CLAUSOLA CONCILIATIVA

Per tutte le controversie, quale che sia l'oggetto, che dovessero insorgere tra i Fondatori Promotori, i Partecipanti Fondatori e i Partecipanti, ovvero tra questi e la Fondazione, ovvero promosse da o nei confronti di amministratori e/o all'occorrenza di liquidatori o revisori, quanto, in via indicativa e non tassativa, all'esistenza, validità, interpretazione, esecuzione (anche sotto forma di inadempimento e/o risoluzione) del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e/o più in generale all'esercizio dell'attività della Fondazione, comprese quelle relative alla validità delle delibere, le parti si obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione da espletarsi presso un Organismo di Mediazione riconosciuto dalla legge.

 

ARTICOLO 24 - CLAUSOLA ARBITRALE

Qualora il tentativo di mediazione, di cui all'art. 23, dia esito negativo, la controversia sarà deferita ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Bari al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle due parti.

Le nomine dovranno essere effettuate entro 60 giorni dalla designazione del primo arbitro. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità, rendendo il loro lodo entro 90 giorni dall'insediamento.

La sede dell'arbitrato sarà presso la sede della Fondazione.

 

ARTICOLO 25 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altre O.N.L.U.S., operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dei Fondatori Promotori e dell’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 6629.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

La Fondazione, sentiti i Fondatori Promotori e a seguito di parere favorevole dell’organismo di controllo di cui all’art.3,comma 190 della legge 23 dicembre 1996,n.662 ed eventuali modifiche e integrazioni, nonché di approvazione ministeriale, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altre O.N.L.U.S. che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

 

ARTICOLO 26 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

 

ARTICOLO 27 - NORMA TRANSITORIA

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

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